PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

      «Art. 25-septies. - (Delitti commessi con violazione della disciplina sulla prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose di cui, rispettivamente, agli articoli 589 e 590 del codice penale, se commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da ottocento a mille quote.
      2. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) e c)».